ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PIETRO d’ABANO”

STATUTO

 TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, FINALITÀ

Art. 1  denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata “Amici del Pietro d’Abano”.

L’Associazione è libera ed indipendente da ogni partito politico e da ogni confessione religiosa. E’ costituita senza fini di lucro diretto o indiretto.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 sede

L’Associazione ha sede in Abano Terme, Via Monteortone 7-9 presso l’Istituto Professionale Alberghiero Pietro d’Abano.

Art. 3 finalità

L’Associazione ha i seguenti scopi sociali:

  1. tenere viva la tradizione dell’Istituto Alberghiero come centro di educazione permanente, aperto ai valori di democrazia, libertà, difesa dei diritti umani, nonché osservanza dei doveri civili;

b)   radicare la scuola sempre meglio al proprio territorio, facendola diventare centro vitale, propulsore di iniziative, di proposte, di scambi;

c) favorire la promozione di corsi, convegni e attività culturali realizzati coinvolgendo anche rappresentanti dell’Università e del mondo delle attività professionali;

e)  prevedere borse di studio per gli allievi più meritevoli e per i meritevoli meno abbienti;

f)   organizzare attività culturali e ricreative di varia natura;

g)   concorrere a sviluppare l’integrazione tra scuola e realtà rappresentative del territorio,

h) porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo.

I progetti e le attività di cui sopra potranno essere regolati da accordi o convenzioni apposite stipulate con la dirigenza scolastica o con i docenti dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano ovvero con altre persone, enti od organizzazioni pubbliche o private.

L’Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, potrà avvalersi delle professionalità dei propri associati, nonché di collaboratori esterni.

 TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4  i soci

 Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:

a-    Soci fondatori: i firmatari del presente statuto all’atto della costituzione dell’associazione.

b-   Soci ordinari: gli ex-allievi dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano ed il personale (dirigenti, docenti, personale ATA, collaboratori scolastici, membri degli Organi Collegiali etc.) che abbia prestato servizio presso l’Istituto Pietro d’Abano che manifestino la volontà di cooperare e supportare le iniziative dell’Associazione, identificandosi coi suoi principi istitutivi. A tal fine dovranno inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versare entro trenta giorni dall’atto di ammissione la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. La loro appartenenza all’Associazione ha carattere annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di rinnovo previo pagamento della quota associativa entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

c-    Soci sostenitori: coloro che, avendo i requisiti di cui alla lettera b) del presente articolo si distinguono, su valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo, per il sostegno all’Associazione tramite il versamento, oltre la quota associativa, di contributi volontari. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro appartenenza all’associazione ha carattere annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di rinnovo previo pagamento della quota associativa entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

d-   Soci benefattori: persone, enti, organizzazioni pubbliche o private che, pur non avendo i requisiti di cui alla lettera b) del presente articolo si distinguono su valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo per il sostegno economico, finanziario od organizzativo dato all’Associazione. La loro appartenenza all’Associazione ha durata biennale. Non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali;

e-   Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che su valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo si distinguono per meriti di particolare rilevanza. Non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali. La loro appartenenza all’Associazione ha carattere perpetuo.                                                            

La qualità di socio è intrasmissibile e si perde:

- per recesso, consentito in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- per esclusione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo:

a) in caso di accertata morosità

b) su istanza del Collegio dei Probiviri, in caso di gravi motivi relativi allo svolgimento di attività o all’adozione di comportamenti pregiudizievoli all’Associazione o incompatibili con le finalità della stess.,

E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono trasmissibili.

Art- 5 responsabilità civile

I soci non assumono alcuna responsabilità civile in ordine alle obbligazioni assunte dall’Associazione o in merito all’attività conferita in nome e per conto dell’Associazione stessa.

Eventuali creditori eserciteranno le loro pretese sul fondo comune e, in secondo ordine, nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 6 osservanza dello statuto

Il socio accetta e si assume l’obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

L’Associazione ha facoltà di vigilare sull’osservanza da parte del socio degli impegni associativi. Qualora il comportamento del socio si collochi al di fuori del presente statuto il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la devoluzione della questione al Collegio dei Probiviri affinché questi a norma dell’articolo applichi le sanzioni del caso.

 
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7  Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea dei soci;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)   il Presidente

d)    il Collegio dei revisori dei Conti;

e)    il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite; fatto salvo il diritto al rimborso delle spese vive, sostenute dai soci nello svolgimento delle proprie funzioni, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 l’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Hanno facoltà di assistere all’Assemblea le persone, nonché i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche o private invitati dal Presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di febbraio, per l’approvazione del Bilancio; il termine può essere prorogato, comunque non oltre i sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Essa potrà essere altresì convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata con l’indicazione dell’ordine del giorno da almeno il 10% dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera, fax o e-mail (o comunque altro strumento di comunicazione analogo) con indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’incontro, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei soci e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o negli altri casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 compiti dell’Assemblea

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

1)     l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;

2)      l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;

3)      la nomina del Consiglio Direttivo

4)      l’elezione del Presidente;

L’Assemblea straordinaria, convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle eventuali modifiche dello statuto

Art. 10 il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a dieci, compreso il Presidente e i soci fondatori nonché i soci eletti dall’Assemblea, che ne fissa il numero, e dura in carica tre anni. Fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica con pieni poteri il Consiglio Direttivo uscente.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere gli subentra il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti il Consiglio Direttivo provvede esso stesso a sostituire i membri mancanti chiedendone la ratifica alla prima Assemblea ordinaria.

Il Consiglio è retto dal Presidente dell’Associazione e nomina nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno due volte l’anno.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche in via telematica ovvero attraverso altri strumenti di telecomunicazione, almeno 7 giorni prima dell’adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige sommario verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare ha il compito di:

  1. provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea
  2. deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
  3. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e sui criteri di ammissione dei soci sostenitori, benefattori e onorari
  4. adottare i provvedimenti in esecuzione delle delibere prese dall’Assemblea
  5. deliberare in ordine alle attività che l’Associazione intende porre in essere, alla loro promozione ed alla loro organizzazione
  6. adottare un regolamento interno;
  7. adottare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato alle competenze dell’Assemblea.
  8. adottare provvedimenti d’urgenza estranei alla sua competenza, anche di amministrazione straordinaria, salvo ratifica dell’Assemblea

Art. 12 Comitati Consultivi

Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati Consultivi, composti da tre membri,, destinati a curare lo svolgimento di una o più tra le attività dell’Associazione. I comitati Consultivi potranno eccezionalmente essere composti da persone fisiche enti od organizzazioni pubbliche o private estranee all’associazione ove non fosse possibile reperire adeguate competenze e professionalità tra gli associati. La loro attività è in ogni caso sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei soci e ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione. Questi, o in sua assenza il Vice Presidente od altra persona da lui delegata, rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, unitamente a questo, delle delibere dell’Assemblea. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri anche di amministrazione straordinaria di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all’interno del Consiglio Direttivo

E’ presidente onorario dell’Associazione il Preside pro tempore dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano.

Art. 14 il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della gestione economica dell’associazione. In particolare ha il compito di:

  1. predisporre il piano dei conti;
  2. registrare regolarmente la contabilità sociale;
  3. provvedere al puntuale versamento di imposte;
  4. compilare annualmente le bozze del bilancio preventivo e di quello consuntivo e redigere una nota integrativa sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all’Assemblea.
  5. disporre l’utilizzo di eventuali avanzi di gestione
  6. raccogliere le quote annuali di iscrizione degli Associati.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all’interno del Consiglio Direttivo

Art. 15 il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

a) predisporre ogni atto di competenza del Consiglio Direttivo;

b) rendere operative, in colleganza col Presidente, le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea;

c) tenere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

d) tenere aggiornata la lista dei soci e gestire le domande di ammissione.

Non può assumere contestualmente alcuna altra carica all’interno del Consiglio Direttivo.

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Art. 16 il Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea, preferibilmente tra esperti di materie giuridiche.

Non possono essere elette persone che ricoprano per il biennio in corso altre cariche all’interno degli organi sociali dell’Associazione..

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili; continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà inappellabile.

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TITOLO IV - ENTRATE PATRIMONIO RENDICONTO

Art. 17 patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

- dai beni mobili, e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

- da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti

Le entrate dell’associazione sono costituite:

- dalle quote sociali

- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse

- dallo svolgimento di attività economica non lucrativa

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale

Art. 18 gestione economica

La disponibilità dei fondi per il sostenimento delle spese necessarie al perseguimento dello scopo dell’Associazione è affidata al Presidente e al Tesoriere a firma disgiunta.

E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitalI durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi dell’associazione.

Art. 20 esercizio e rendiconto economico e finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal I° Gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico finanziario predisposto dal tesoriere e controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. A tal fine deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea, e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 maggio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie  per delibera dell’Assemblea adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano.

Art. 22 normativa residuale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa speciale in materia di associazioni di promozione sociale e culturale, alle norme del codice civile che regolamentano le associazioni e le fondazioni., nonché ai principi generali del diritto.

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Cucina

Sala

Reception